Pene fino a 12 anni per chi uccide al volante sotto l’effetto di alcol o droghe
Con 276 voti a favore e 20 contrari, la Camera ha approvato la legge che introduce nel Codice penale il reato di “omicidio stradale”. Hanno votato sì i deputati di Pd, Nuovo Centrodestra, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Scelta Civica, mentre quelli di Forza Italia, Sel e M5S si sono astenuti.
Ora il testo torna al Senato per l’approvazione definitiva.
LE NUOVE NORME – La novità pià saliente del nuovo testo è che l’omicidio stradale colposo diventa un reato a sé e viene sanzionato con un aggravamento delle pene, nel caso venga commesso sotto l’effetto di droghe o alcol.
Tre le varianti previste all’interno del reato: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droghe, rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.
Sanzione che nei casi più gravi può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone.
Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In via speculare la legge prevede un inasprimento delle pene anche per le lesioni stradali.
Anche in questo caso conseguenze più pesanti se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.