Le cinture di sicurezza e il Codice della Strada

Gli Obblighi
Gli obblighi relativi alle cinture di sicurezza sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988 e successivamente inclusi nel Nuovo Codice della Strada.
Rispetto alla prima stesura del Codice sono state apportate numerose modifiche. Particolarmente importante quella entrata in vigore il 14 aprile 2006 (in attuazione della direttiva europea di aggiornamento in materia) che ha esteso l’obbligo, ai conducenti e passeggeri di tutti gli autoveicoli, adibiti sia al trasporto persone che a quello di cose, di indossare correttamente le cinture di sicurezza durante la marcia.

L’uso delle cinture di sicurezza riguarda quindi anche i passeggeri ed i conducenti degli autobus (ad eccezione di quelli di linea urbana) e dei veicoli trasporto cose di massa superiore a 3,5 t. Inoltre, sugli autobus, dovranno essere fornite specifiche informazioni agli utenti sull’obbligo di allacciare correttamente le cinture attraverso l’esposizione di cartelli con pittogrammi ovvero tramite audiovisivi o spiegazioni del conducente, del bigliettaio o dell’eventuale capogruppo.
Dal 30 luglio 2010 (a seguito delle modifiche apportate dalla legge 120 /2010), l’utilizzo delle cinture è previsto anche per conducente e passeggero del quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa classificato come ciclomotore (minicar).
Nella tabella che segue si riportano gli obblighi relativi ai vari tipi di veicoli, stabiliti dall’art.172 del Codice della Strada:
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(*) Per i passeggeri a sedere trasportati sugli autobus e autosnodati adibiti al trasporto locale, autorizzati al trasporto di persone in piedi, l’obbligo non vige quando circolano in zona urbana.

Le esenzioni
Sono esonerati dall’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (in quanto non presenti) gli occupanti di quei veicoli che, pur essendo compresi in una delle categorie sopra
riportate, sono privi fin dall’origine di punti di attacco sulla carrozzeria per la loro installazione. Ai sensi della circolare del Ministro dei Trasporti n. B53/2000/MOT del 22/06/2000 l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, per tutti i veicoli della categoria M1 (autovetture) che, immatricolati a far data dal 15/06/1976, siano predisposti fin dall’origine con specifici punti di attacco. Dal 1988 la legge ha imposto l’equipaggiamento dei veicoli con le cinture di sicurezza quale requisito obbligatorio per ottenere l’immatricolazione. In sostanza gli autoveicoli immatricolati prima del 15/06/1976 risultano comunque privi di punti di attacco omologati e quindi possono non avere installate le cinture di sicurezza. Tutti quelli immatricolati dopo e predisposti con i punti di attacco devono avere installate le cinture. Dal 1988 tutte le autovetture le hanno. In tutti gli autoveicoli che le hanno gli occupanti hanno l’obbligo di indossarle.

Oltre agli occupanti dei veicoli che possono non averle, sono esclusi dall’obbligo di utilizzare le cinture:
Si noti che le esenzioni determinate dall’altezza della persona, presenti nella prima stesura del Codice della Strada (inferiore a m 1,50 o superiore a m 1,90), successivamente sono state eliminate.

• Gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza.
• I conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza.
• Gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte.
• Gli appartenenti alle Forze Armate nell’esercizio delle attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
• Gli istruttori di guida quando presiedono ad esercitazioni di guida.
• Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL o dalle competenti autorità di altro membro della UE (da esibire in caso di controlli), affette da patologie che comportino controindicazioni all’uso delle cinture.
• Le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione medica rilasciata da un ginecologo della ASL che comprovi condizioni di rischio conseguenti all’uso delle cinture.
• I passeggeri dei veicoli M2 ed M3 (autobus ed autosnodati per trasporto persone) autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi adibiti al trasporto locale, quando circolano in zona urbana.
• Conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e dei veicoli ad uso speciale impegnati in attività di igiene ambientale nei centri urbani.

Le omologazioni delle cinture di sicurezzacint_code
Attualmente tutti i veicoli in commercio che hanno l’obbligo di essere equipaggiati con le cinture di sicurezza adottano modelli omologati secondo le normative vigenti.
Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo alle cinture installate sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di esse sia presente un contrassegno simile a quello riprodotto a fianco. Le sigle riprodotte possono essere parzialmente diverse, ma non deve mancare la “E” cerchiata che rappresenta l’omologazione prevista dal regolamento ECE-ONU n.16, adottato dal nostro paese.